Infortunio sul lavoro e infortunio in itinere
Come specificato dall'INAIL (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro), per infortunio sul lavoro si intende un incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni. Si differenzia dalla malattia professionale poiché l’evento scatenante è improvviso e violento, mentre nel primo caso le cause sono lente e diluite nel tempo. Inoltre, per “occasione di lavoro” si intendono tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l’attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore.
Non è sufficiente, quindi, che l’evento avvenga durante il lavoro ma che si verifichi per il lavoro, così come appurato dal cosiddetto esame eziologico, ossia l’esame delle cause dell’infortunio. Deve esistere, in sostanza, un rapporto, anche indiretto di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio.
Anche il tragitto per recarsi o rientrare dal luogo di lavoro è ugualmente coperto dall'assicurazione obbligatoria ed in questo caso si parla di infortunio in itinere. L’infortunio in itinere può verificarsi, inoltre, durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro (nel caso di rapporti di lavoro plurimi) oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale o ancora durante la deviazione del tragitto casa-lavoro dovuta all'accompagnamento dei figli a scuola. Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che ne siano verificate:
Al contrario, il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzo privato è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è necessitato. Non rientrano invece nella copertura assicurativa eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso a eccezione di alcuni casi particolari, ossia se vi siano condizioni di necessità o se siano state concordate con il datore di lavoro.