Sicurezza sul lavoro

Infortuni sul lavoro: riconoscerli, segnalarli e documentarli

Come agire in maniera corretta

7 minuti19/07/2021

Sebbene in un contesto lavorativo i rischi d'infortunio si possano notevolmente ridurre ricorrendo a valutazioni dei rischi, procedure operative e corsi di formazione, non si potranno mai eliminare completamente. Dunque, quando un infortunio può essere veramente classificato come infortunio sul lavoro? Quali criteri e quali condizioni devono essere soddisfatte e qual è la giusta procedura da seguire in casi gravi in modo da mitigare il danno e mettere in sicurezza la persona lesa e, al contempo, segnalare, documentare e analizzare correttamente l'infortunio sul lavoro? In queste linee guida troverai tutte le informazioni e le azioni raccomandate in tali circostanze.

Infortunio sul lavoro e infortunio in itinere

Come specificato dall'INAIL (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro), per infortunio sul lavoro si intende un incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni. Si differenzia dalla malattia professionale poiché l’evento scatenante è improvviso e violento, mentre nel primo caso le cause sono lente e diluite nel tempo. Inoltre, per “occasione di lavoro” si intendono tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l’attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore.

Non è sufficiente, quindi, che l’evento avvenga durante il lavoro ma che si verifichi per il lavoro, così come appurato dal cosiddetto esame eziologico, ossia l’esame delle cause dell’infortunio. Deve esistere, in sostanza, un rapporto, anche indiretto di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio.
 
Anche il tragitto per recarsi o rientrare dal luogo di lavoro è ugualmente coperto dall'assicurazione obbligatoria ed in questo caso si parla di infortunio in itinere. L’infortunio in itinere può verificarsi, inoltre, durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro (nel caso di rapporti di lavoro plurimi) oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale o ancora durante la deviazione del tragitto casa-lavoro dovuta all'accompagnamento dei figli a scuola. Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che ne siano verificate:

  • le finalità lavorative,

  • la normalità del tragitto,

  • la compatibilità degli orari.  

Al contrario, il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzo privato è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è necessitato. Non rientrano invece nella copertura assicurativa eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso a eccezione di alcuni casi particolari, ossia se vi siano condizioni di necessità o se siano state concordate con il datore di lavoro.

Cinque cose da fare in caso di infortunio sul lavoro:

1. Mettere in atto interventi di soccorso

A seconda della gravità dell’infortunio:

  • Prestare i primi soccorsi (ricordiamo a questo proposito la necessità di utilizzo dei DPI nel prestare soccorso);

  • Chiamare i servizi di soccorso (a questo proposito ricordiamo il numero unico di emergenza 112);

  • Qualora fosse necessario, richiedere l’intervento di polizia e/o vigili del fuoco (per esempio se vi fosse una fuoriuscita di gas o sostanze pericolose).

2. Rivolgersi al medico

Ci si può rivolgere al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro, ai medici del pronto soccorso dell’ospedale più vicino o eventualmente al medico curante.

Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro è obbligato a rilasciare il certificato medico nel quale sono indicati la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro. Sarà lo stesso medico a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’istituto assicuratore.

3. Avvisare il datore di lavoro

Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità (art. 52, d.p.r. n.1124/1965 e s.m.i.); non ottemperando a tale obbligo l’infortunato perde il diritto all’indennità di temporanea per i giorni ad esso antecedenti.

Per assolvere a tale obbligo il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

  • Segnalare e documentare gli infortuni sul lavoro | © iStock SeventyFour

4. Denuncia/comunicazione d'infortunio

  • Nel caso di infortunio sul lavoro dei lavoratori, dipendenti o assimilati, che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento, l'infortunio soggiace all'obbligo di denuncia da parte del datore di lavoro.

  • Qualora l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del nuovo certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente.

  • Per gli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento, tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private e i loro intermediari hanno comunque l’obbligo di inoltrare, a fini statistici e informativi, la comunicazione di infortunio (combinato disposto art. 3, art. 18, comma 1, lettera r, e art. 21 d.lgs. n. 81/2008 e s.m.)

  • In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, il datore di lavoro deve segnalare l'evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge (art. 53, comma 1 e 2, Testo unico 1124/1965).

La denuncia o la comunicazione dell'infortunio all'INAIL è sempre a carico del datore di lavoro e deve avvenire entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio (art. 53 Testo unico 1124/1965), indipendentemente da ogni valutazione rispetto alla ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.

5. Analisi: cosa è successo e come possiamo evitare eventi simili in futuro?

Nell'esaminare l'incidente, prima di tutto, si devono seguire i seguenti step:

  1. Raccolta di informazioni (per esempio, dati sul luogo dell'evento, messaggi del sistema e segnalazioni di guasto, dichiarazioni delle persone coinvolte e dei testimoni, ecc.);

  2. Descrizione dell'evento traumatico (senza nessi causali e conclusioni, solo dati fattuali);

  3. Ricerca di potenziali cause (esaminare ogni singola fase dell'evento traumatico).

In merito al luogo di lavoro dove è occorso l'infortunio, la valutazione dei rischi esistente deve essere controllata dall'imprenditore ˗ di concerto col responsabile per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro e col medico aziendale ˗ ed eventualmente adeguata.

Per individuare tutte le possibili cause che hanno giocato un ruolo nella dinamica dell'incidente dovrà essere nuovamente valutato il rischio corrispondente, definito in precedenza, ed eventualmente, dai risultati scaturiti, dovranno essere desunte nuove misure di prevenzione. Tali misure dovranno contribuire a impedire futuri infortuni sul lavoro.

In seguito, gli eventuali infortuni occorsi dovranno essere tenuti in considerazione durante le attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro da tenere costantemente.

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